Art. 122

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[1]Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria

[2]Quando nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi rilevanti agli effetti dell'art. 120 o del terzo comma dell'art. 119, la Commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art122 · fonte su Normattiva