Art. 124
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[1]Fusione e trasformazione di soggetti tassabili in base al bilancio
[2]Nei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio deve essere compilato, a cura della societa' o ente risultante dalla fusione o incorporante, il bilancio di chiusura che serve di base per la determinazione definitiva dell'imposta dovuta per l'ultimo esercizio dai soggetti estinti. Nel caso di trasformazione di societa' tassabile in base al bilancio in societa' non tassabile in base al bilancio deve essere compilato il bilancio relativo al periodo di imposta anteriore alla trasformazione.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva