Art. 128
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[1]Ritenuta d'acconto
[2]Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio. ((Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le societa' e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali)). 33 Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:
- a)nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
- b)nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni. Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera e), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate. Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.
[3]14
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1961, n. 1346
11La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".
Successivamente la Corte Costituzionale
17Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".
L. 21 aprile 1962, n. 226
14La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
L. 28 ottobre 1970, n. 801
33La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.
Testo vigente dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974 · versione 32 su Normattiva