Art. 129
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[1]Cessazione dei redditi di categoria A
[2]La cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni degli articoli 126 e 127 deve essere provata:
- a)mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della sentenza passata in giudicato da cui risulti la estinzione del credito per qualsiasi causa, ovvero mediante indicazione dei dati della relativa registrazione;
- b)mediante esibizione di copia autentica della dichiarazione di remissione del credito o di rinuncia agli interessi notificata al debitore;
- c)mediante esibizione di estratto o copia autentici dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 598 del codice di procedura civile o del decreto di chiusura del fallimento previsto dall'art. 118, n. 4, della legge 16 marzo 1942, n. 267.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva