Art. 134
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[1]Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo
[2]Non concorrono a formare il reddito complessivo:
- a)l'assegno spettante al Presidente della Repubblica;
- b)le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili;
- c)il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
- d)gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- e)le quote di aggiunta di famiglia, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' l'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva