Art. 135
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[1]Determinazione analitica del reddito complessivo netto
[2]Il reddito complessivo netto viene determinato sommando i singoli redditi e detraendo gli oneri indicati dall'art. 136. I singoli redditi sono valutati nel modo seguente:
- a)i redditi dominicali dei terreni ed i redditi agrari, in misura pari agli imponibili catastali moltiplicati per i coefficienti di variazione fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione all'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei relativi mezzi di produzione;
- b)i redditi dei fabbricati ed i redditi di ricchezza mobile, in misura pari ai redditi netti determinati ai fini delle relative imposte ovvero, se non vi siano soggetti o siano assoggettabili a tributi sostitutivi, con i criteri valevoli ai fini delle imposte stesse;
- c)i redditi derivanti da partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice in misura pari all'ammontare dei redditi netti della societa' proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente ha diritto di partecipare agli utili della societa' stessa;
- d)i redditi derivanti da partecipazioni in societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative in misura pari all'ammontare degli utili a qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente;
- e)i redditi derivanti dalle cariche di amministratore di societa', gli interessi di titoli di Stato o di titoli obbligazionari ed ogni altro reddito anche occasionale, nella misura in cui essi sono stati percepiti dal contribuente.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva