Art. 137
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[1]Determinazione sintetica del reddito complessivo netto
[2]Se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla determinazione analitica, il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto. Il reddito determinato sinteticamente non e' suscettibile di altre detrazioni all'infuori di quelle indicate all'art. 138.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva