Art. 138
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 138
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 138
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 138 - QUOTE DETRAIBILI - MISURE FISSE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - INSUSSISTENZA.
Nel sistema dell'imposta complementare le quote detraibili di cui all'art. 138 T.U. appr. con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (lire 50 mila per ogni familiare a carico e detrazione fissa di lire 240 mila) non vengono in considerazione come parte del C.D. minimo vitale, ma costituiscono un'agevolazione tributaria, spettante a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, sicche' per la sua legittimita' costituzionale basta che, nel rispetto del principio di eguaglianza, essa sia - come in effetti e' - concessa a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Ne' vale in contrario il rilievo che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli sono stati affidati, e' ammesso a detrarla per l'intero ammontare, poiche' detta annualita' (in virtu' di altro comma dello stesso art. 138) viene computata fra i redditi del coniuge che la riceve. La misura delle quote detraibili, comunque, non puo' essere sindacata dalla Corte, la determinazione di essa scaturendo da complessive valutazioni discrezionali di competenza del legislatore. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 138, sollevata in base all'assunto che le quote detraibili ivi previste apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale di Viterbo in riferimento all'art. 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palaz…
ECLI:IT:COST:1968:97 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art138 · fonte su Normattiva