Art. 141

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[1]Accertamento

[2]L'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonche' l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito. 26 L'imponibile determinato analiticamente ai fini dell'imposta complementare sul reddito non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34 se non siano stati definitigli imponibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sui fabbricati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 2) dell'art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito".

Testo vigente dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art141 · fonte su Normattiva