Art. 146
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[1]Aliquota
[2]L'imposta e' dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddito complessivo eccedente il sei per cento del detto patrimonio.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva