Art. 147
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[1]Patrimonio imponibile
[2]Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:
- a)capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;
- b)riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura risultanti dal bilancio e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi;
- c)utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
- a)le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
- b)una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Il patrimonio imponibile delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio e' costituito dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni o comunque impiegati nel territorio dello Stato risultanti al 31 dicembre.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 5 giugno 1971 · versione 0 su Normattiva