Art. 149
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[1]Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessiva
[2]Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva