Art. 150
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 150
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 150
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMMISSIONE DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE - NATURA AMMINISTRATIVA - CARENZA DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 150, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 113 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Le commissioni distrettuali delle imposte hanno natura amministrativa e non sono legittimate a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata da una di dette commissioni, in riferimento agli artt. 53 e 113 Cost.. Cfr.: sent. n. 10/1969.
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ART. 123 DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO SUL REDDITO ACCERTATO PER IL PERIODO PRECEDENTE. IMPOSTA COMPLEMENTARE - ART. 141, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 142 D.P.R. 645 DEL 1958 AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 141 DELLO STESSO D.P.R. IMPOSTA SOCIETA' - ART. 150, COMMA SECONDO, D.P.R. 645 DEL 1958 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO EX ART. 123 DELLO STESSO D.P.R. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENTE A QUELLA DELL'ART. 22, COMMA PRIMO, DEL D.P.R. 573 DEL 1951.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come conseguenza della parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, negli stessi sensi e con i medesimi limiti, le seguenti disposizioni del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) art. 123, nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 2) art. 141, primo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta complementare sul reddito; 3) art. 142, nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; 4) art. 150, comma secondo, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123, spiega automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle societa'.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art150 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 142 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 123 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 141 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.