Art. 158
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[1]Valore imponibile
[2]L'imposta si commisura sul valore complessivo dei titoli risultanti dal bilancio del soggetto, ridotto alla meta' per i titoli emessi nel secondo semestre dell'esercizio. Il valore dei titoli e' determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso, in base al valore nominale. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva