Art. 160
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[1]Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli
[2]Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di dieci centesimi per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti in abbonamento, giusta le relative norme, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione non si applica sopra i mutui definiti prima del 26 agosto 1954.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva