Art. 164
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[1]Decorrenza e cessazione delle agevolazioni
[2]Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste e cessano con il 31 dicembre dell'anno in cui le condizioni stesse sono venute a cessare.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva