Art. 168

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[1]Imposta sulle societa' e imposta sulle obbligazioni

[2]L'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni debbono essere versate dal contribuente direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del contribuente medesimo nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dall'accertamento dell'ufficio e le relative sopratasse sono iscritte nel ruolo speciale previsto dalla lettera b) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art168 · fonte su Normattiva