Art. 169
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[1]Ritenute d'acconto
[2]Le somme trattenute a titolo di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare ai sensi dell'art. 128 e del terzo comma dell'art. 143 debbono essere versate entro venti giorni direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla ritenuta. Le somme non versate, le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e le relative sopratasse sono iscritte a nome del soggetto obbligato alla ritenuta nel ruolo speciale previsto dalla lettera c) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva