Art. 17
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[1]Obbligo della dichiarazione
[2]Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta e' tenuto a dichiararli annualmente all'Amministrazione finanziaria, anche se non siano intervenute variazioni. La dichiarazione e' unica per tutti i redditi e patrimoni del soggetto. Per le persone fisiche legalmente incapaci e per i soggetti diversi dalle persone fisiche la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza. Se piu' persone sono obbligate a presentare la stessa dichiarazione la presentazione fatta da una di esse esonera le altre.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva