Art. 17

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[1]Obbligo della dichiarazione

[2]Chiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta e' tenuto a dichiararli annualmente all'Amministrazione finanziaria, anche se non siano intervenute variazioni. La dichiarazione e' unica per tutti i redditi e patrimoni del soggetto. Per le persone fisiche legalmente incapaci e per i soggetti diversi dalle persone fisiche la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza. Se piu' persone sono obbligate a presentare la stessa dichiarazione la presentazione fatta da una di esse esonera le altre.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art17 · fonte su Normattiva