Art. 171
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[1]Ricorsi
[2]Il contribuente puo' ricorrere all'Intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro sei mesi dalla data del versamento o della ritenuta, chiedendo il rimborso. L'intendente, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data in cui gli e' pervenuto, dandone avviso al ricorrente.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva