Art. 177

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[1]Computo delle ritenute d'acconto

[2]L'ammontare delle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 e' dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni degli articoli 174 e 175. Se l'ammontare delle ritenute supera quello dell'imposta iscrivibile a ruolo il contribuente ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 172. Dall'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e complementare, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni dell'art. 176, e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili relativi al secondo periodo d'imposta precedente o, in mancanza, al periodo immediatamente precedente.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art177 · fonte su Normattiva