Art. 180

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[1]Termini per l'iscrizione a ruolo

[2]Alla iscrizione a ruolo sulla base degli imponibili dichiarati e degli imponibili determinati ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 deve procedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu o doveva essere presentata la dichiarazione. In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art180 · fonte su Normattiva