Art. 183-bis
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(((Ruoli a carico di imprenditori falliti) I ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento e della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione e' liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento. Incombono agli agenti medesimi tutti gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito. Conclusa la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, si fa luogo, per gli importi non recuperati, al discarico ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858)).
Testo vigente dal 2 dicembre 1966 al 1 gennaio 1974 · versione 23 su Normattiva