Art. 184
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Ripartizione delle imposte in rate
[2]L'ammontare dell'imposta iscritto a ruolo, comprensivo degli aggi, e' ripartito in sei rate bimestrali consecutive con scadenza al giorno 10 di ciascun mese pari. Questa disposizione non si applica per le partite di importo non superiore a lire mille che si riscuotono in unica soluzione. Le rate decorrono dal 10 agosto per i ruoli ordinari di prima serie, dal 10 febbraio per i ruoli ordinari di seconda serie e dalla prima scadenza bimestrale utile per i ruoli straordinari. L'Intendente di finanza puo' disporre, per le imposte iscritte nei ruoli ordinari e straordinari, la ripartizione in un minor numero di rate o la riscossione in unica soluzione. In caso di mora del contribuente nel pagamento di quattro rate consecutive l'intero ammontare dell'imposta iscritto a ruolo e' riscuotibile in unica soluzione. Le imposte iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza bimestrale utile.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva