Art. 186
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[1]Pubblicazione dei ruoli
[2]Il ruolo munito del visto di esecutorieta' e' trasmesso al Comune per la pubblicazione. La pubblicazione e' fatta mediante deposito del ruolo nella sede comunale ed affissione di apposito avviso nell'albo pretorio per cinque giorni consecutivi. Il segretario comunale attesta in calce al ruolo la avvenuta pubblicazione. L'intendente di finanza puo' disporre che il ruolo straordinario, anziche' essere pubblicato, sia notificato a cura dell'ufficio delle imposte a ciascun contribuente iscrittovi mediante consegna di un avviso contenente i dati della partita che lo riguarda. La pubblicazione o notificazione del ruolo fatta ai sensi dei comuni precedenti rende esigibili le imposte alle relative scadenze.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva