Art. 191
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[1]Luogo e tempo del pagamento
[2]Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'esattore entro otto giorni dalla scadenza. Quando la riscossione deve aver luogo, ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale, in luoghi diversi dalla sede della esattoria, l'esattore e' tenuto a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del Sindaco.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva