Art. 192
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[1]Modi di pagamento
[2]Il contribuente puo' pagare con moneta o con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge anche con cedole non scadute, dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto. Il pagamento in denaro puo' essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale oppure con postagiro accreditato al conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I postagiro emessi dai correntisti per il pagamento di imposte possono essere consegnati, per l'inoltro, ad un ufficio postale che ne rilascia ricevuta. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in moneta ed ai postagiro rilasciati dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute e i certificati di allibramento sono liberatori per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 195.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva