Art. 193
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[1]Rilascio della quietanza
[2]Per ogni pagamento l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nel ruoli ovvero, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta, negli schedari dei contribuenti. L'esattore puo', tuttavia, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nello schedario, deve essere trascritta in apposito registro, numerato prima dell'uso e siglato in ogni foglio dall'ufficio delle imposte. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva