Art. 197
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[1]Responsabilita' solidale dei cessionari
[2]Gli acquirenti a qualsiasi titolo di una azienda produttiva di reddito di ricchezza mobile delle categorie B o C/1 sono responsabili del pagamento delle imposte sui redditi dell'esercizio e di quella sui redditi di categoria C/2 dovute, sulla base della dichiarazione o degli accertamenti dell'ufficio, da tutti i precedenti titolari per il periodo d'imposta in corso alla data della cessione e per il periodo precedente. Quando il reddito del cedente e' prodotto da piu' aziende la responsabilita' dell'acquirente e' limitata alle quote di imposta afferenti l'azienda ceduta. Il cessionario e' altresi' responsabile del pagamento delle sopratasse dovute per le violazioni che all'atto del trasferimento dell'azienda siano state gia' contestate al trasgressore. Agli effetti dei commi che precedono si presume acquirente, salvo prova contraria, chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita la stessa attivita' commerciale dei precedenti titolari dell'azienda. L'ufficio delle imposte, su richiesta ed a spese dell'acquirente o del cedente, e' tenuto a rilasciare un certificato dal quale risulti la situazione tributaria dell'azienda.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva