Art. 20
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[1]Esonero dall'obbligo della dichiarazione
[2]Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi accertati col sistema catastale ed a quelli tassabili in via di rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non supera, al lordo delle quote esenti, l'importo indicato dall'articolo 130. Sono altresi' esonerati coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, e' inferiore a lire duemila e non posseggono altri redditi soggetti ad imposta.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva