Art. 200
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[1]Espropriazione forzata
[2]Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procede alla espropriazione forzata in virtu' del ruolo esecutivo, previa notificazione dell'avviso di mora. ((Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili)). Le attribuzioni spettanti, secondo le norme richiamate dal comma precedente, al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono espletate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.
Testo vigente dal 11 gennaio 1961 al 1 gennaio 1974 · versione 6 su Normattiva