Art. 21

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[1]Termini per la presentazione della dichiarazione

[2]La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti tassabili in base al bilancio devono presentare la dichiarazione entro un mese dalla approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dallo statuto la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. I soggetti indicati nel comma precedente devono tuttavia dichiarare entro il 31 marzo di ciascun anno i redditi di lavoro subordinato da essi corrisposti nello anno precedente.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art21 · fonte su Normattiva