Art. 210

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[1]Intervento di terzi creditori

[2]I creditori del debitore che intendano intervenire nella esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati. I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art210 · fonte su Normattiva