Art. 217

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[1]Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

[2]Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione della trascrizione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art217 · fonte su Normattiva