Art. 219

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[1]Estensione del pignoramento

[2]Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art219 · fonte su Normattiva