Art. 219
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Estensione del pignoramento
[2]Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva