Art. 21
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 21
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 21
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INFRAZIONI - SANZIONI APPLICABILI - JUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale sollevate, perche` gli stessi giudici ne accertino la permanente rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 23, 29, 243, in relazione anche agli artt. 21 e 22, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciati - per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento fiscale e penale sia per il contribuente che presenta nei termini ad ufficio incompetente la dichiarazione dei redditi e sia per il contribuente che non la presenta affatto o la presenta dopo un mese dalla scadenza, e nella parte in cui non limitano gli effetti del tardivo inoltro della dichiarazione dei redditi all'ufficio competente, da parte dell'ufficio II.DD. cui sia stata irregolarmente presentata, alla mera decorrenza del termine per la rettifica della dichiarazione medesima. La sopravvenuta legge 22 dicembre 1980, n. 882 - testualmente riferita alle dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma eventualmente applicabile anche a quelle commesse nella vigenza del precedente T.U. n. 645 del 1958) - ha tra l'altro disposto che "sono considerate valide le dichiarazioni dei redditi considerate omesse perche` pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980" (art. 3, comma primo, n. 2).
Riguarda ancheart. 22 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 29 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art21 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.