Art. 22

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[1]Termini per la presentazione della dichiarazione nei casi di trasformazione, fusione e liquidazione

[2]Nei casi di trasformazione previsti dal quarto comma dell'art 3 la dichiarazione per il periodo d'imposta anteriore alla trasformazione deve essere presentata entro tre mesi dalla relativa deliberazione. Nei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio, la dichiarazione relativa all'ultimo esercizio dei soggetti estinti deve essere presentata dalla societa' o ente risultante dalla fusione o incorporante entro tre mesi dall'atto di fusione o di incorporazione. Nei casi di liquidazione di soggetti tassabili in base al bilancio, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione per ciascun esercizio ai sensi del secondo comma dell'art. 21, i liquidatori devono presentare apposita dichiarazione, relativa al risultato della liquidazione entro tre mesi dal deposito del bilancio finale.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art22 · fonte su Normattiva