Art. 220
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[1]Beni pignorabili
[2]I beni mobili indicati al n. 4 del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile. L'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore e dai soggetti indicati dal secondo comma dell'art. 207 in virtu' di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Tale dimostrazione puo' essere data soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore a quella di pubblicazione o notificazione del ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente alla data stessa. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva