Art. 221

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[1]Custodia dei beni pignorati

[2]La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune. Si applica la disposizione del primo comma dello art. 520 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art221 · fonte su Normattiva