Art. 221
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[1]Custodia dei beni pignorati
[2]La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune. Si applica la disposizione del primo comma dello art. 520 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva