Art. 222
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[1]Consegna o notifica del verbale di pignoramento
[2]Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva