Art. 225
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Prezzo base
[2]Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore ed in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale. Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al migliore offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva