Art. 228
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[1]Deposito degli atti e del prezzo
[2]Gli atti del procedimento di espropriazione presso il debitore, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile, debbono essere depositati nella cancelleria della pretura nel termine di cinque giorni, dalla vendita dei beni comunque effettuata. Nello stesso termine, salvo il disposto del terzo comma, la somma ricavata dalla vendita deve essere consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore ovvero se la somma ricavata dalla vendita basta a soddisfarli integralmente, il pretore autorizza l'esattore a ritenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza ovvero, se non vi e' stato intervento di creditori, restituendola al debitore.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva