Art. 229

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[1]Pignoramento presso terzi

[2]Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questa Sezione. L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati puo' avvalersi della procedura prevista in questa Sezione.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art229 · fonte su Normattiva