Art. 245

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[1]Infedele dichiarazione

[2]Chi nella dichiarazione indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato e' soggetto a sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella corrispondente alla dichiarazione fatta. La sopratassa non si applica qualora la differenza dipenda dalla indetraibilita' di spese, passivita' ed oneri. Nell'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione in sede di imposta complementare e di imposta sulle societa' non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati. Si applica il secondo comma dell'art. 244.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 15 giugno 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art245 · fonte su Normattiva