Art. 249
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[1]Riduzione delle sanzioni
[2]Quando l'imponibile e' definito senza opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio ovvero con l'adesione del contribuente all'accertamento prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, la sopratassa applicabile ai sensi dei precedenti articoli da 243 a 247 e' ridotta alla meta' e l'ammenda e' ridotta ad un quarto.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva