Art. 25
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[1]Contenuto delle dichiarazioni di redditi altrui
[2]Coloro che corrispondono redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalita' e il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito per gli interessi corrisposti. Per i redditi di lavoro subordinato devono essere specificati i seguenti elementi:
- a)l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;
- b)la distinta di tutti gli altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non e' stata effettuata la ritenuta;
- c)l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti. Per i redditi considerati dall'art. 128 e dal terzo comma dell'art. 143, corrisposti a stranieri od a cittadini italiani domiciliati all'estero, devono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle somme trattenute.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 30 maggio 1962 · versione 0 su Normattiva