Art. 250

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[1]Omessa dichiarazione di redditi di categoria

[2]A chiunque vanti un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile di categoria A non puo' esercitare le azioni che gli competono se non dimostra alle autorita' giudiziarie, mediante apposito certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte, di averne fatto dichiarazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti. Nei provvedimenti delle autorita' giudiziarie deve essere menzionato l'ufficio delle imposte che ha ricevuto la dichiarazione del reddito. Mancando il certificato indicato dal primo comma le autorita' giudiziarie debbono sospendere qualunque provvedimento in merito all'azione proposta dal creditore ed i cancellieri non possono ricevere i documenti ed atti presentati dal creditore per l'esercizio delle proprie ragioni. In caso di violazione del divieto stabilito dal comma precedente si applica ai cancellieri la pena pecuniaria da lire 250 a lire 5000.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art250 · fonte su Normattiva