Art. 251

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[1]Mancanza o incompletezza di elenchi e distinte

[2]Nei casi di mancanza o incompletezza della distinta prescritta dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 25 o degli elenchi prescritti dalla lettera b) del primo comma, e dal secondo comma dell'art. 28, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art251 · fonte su Normattiva