Art. 253
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[1]Violazione degli obblighi degli organi societari
[2]Sono puniti con la multa da lire 15.000 a 1 milione gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo di soggetti tassabili in base al bilancio che non denunciano nella relazione annuale o nella dichiarazione dei redditi la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte. La pena e' dell'ammenda da lire 10.000 a 1 milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni delle norme sulla tenuta delle scritture contabili.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva