Art. 254
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[1]Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposte
[2]Chi non restituisce nel termine assegnatogli i questionari previsti dalla lettera a) dell'art. 39 o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere e' punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 50.000. Chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 39, non si presenta nel termine assegnatogli senza giustificato motivo e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 125 a lire 750. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici delle imposte ai sensi della lettera c) dell'art. 39 e del primo comma dell'art. 40, si applica la pena pecunaria da lire 500 a lire 20.000. Chi, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, non ottempera alle richieste fatte o alle disposizioni date dagli uffici delle imposte nell'esercizio delle facolta' ad essi spettanti e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000 se ne sia derivato ostacolo all'accertamento.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva